DIRITTI CONNESSI – CHIARIMENTO INDISPENSABILE


Da più parti giungono richieste di chiarimenti in merito all’obbligo di sottoscrivere la licenza DJ per i diritti connessi, ci preme quindi fare chiarezza fino in fondo della questione che, è di estrema delicatezza.
Precisiamo anzitutto la nostra posizione che è di assoluto riconoscimento del diritto dei produttori inserita nella legge 633/41 L.D.A.
RIGUARDO L’APPLICAZIONE DEGLI ART. 72 E 73 DELLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE CHE TUTELANO I DIRITTI DEI PRODUTTORI VA PRECISATO CHE:
NON E’ CONFIGURABILE ALCUN REATO PENALE NEL CASO NON SIA STATO ASSOLTO IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CONNESSI
E’ opportuno che siano chiare le nostre posizioni politiche verso le società di collecting, che dimostrano di avere titolo all’incasso dei diritti relativi, anzitutto S.C.F. e A.F.I. e, tutti i produttori privati che non hanno inteso aderire a nessuna delle società anzidette che, potrebbero in qualsiasi momento avere titolo a richiedere il compenso per l’utilizzazione del repertorio di propria produzione.
Le dichiarazioni di rappresentanza del 95% del repertorio da parte della sola S.C.F. non è stata mai dimostrata e non corrisponde ai fatti, ancorchè l’AFI dichiara una rappresentanza di un 25% e altre società, che tutelano il diritto di etichette e produttori indipendenti dichiarano la rappresentanza di un 8%.
Non abbiamo dati di non aderenti a nessuna di queste associazioni, ma riteniamo legittimo pensare ad una percentuale vicina al 20/23 % e, in questo caso i conti come vedete non tornano.
Neppure accettiamo la presunzione di S.C.F. di essere essa a ripartire i diritti connessi agli aventi diritto che ne reclamano la titolarità, non lo accettiamo giuridicamente e politicamente perché assegnerebbe un ruolo monopolistico alla S.C.F. che non condivideremo mai.
Allo stato la situazione potrebbe essere così riassunta;
I possessori di licenza DJ rilasciata dalla SIAE per AssoDeejay e le altre associazioni che hanno sottoscritto l’accordo, sono riconosciuti quali titolati a prodursi le proprie copie lavoro inseriti nel database della licenza stessa e, per questo non soggetti alle sanzioni penali previste dagli art. 171 ter della legge 633/41 L.D.A. in quanto, si deve presumere che gli stessi stiano utilizzando brani legittimamente estratti da CD originali o acquistati regolarmente da siti legali, ovvero che abbiano ottenuto in omaggio la copia da etichette che hanno regolarmente assolto agli obblighi derivanti da quanto previsto dalla legge sul D.A., salvo diversa dimostrazione.
Siccome i brani inseriti nel database di “estratto della licenza” devono corrispondere a quelli legalmente posseduti, questi potranno essere sottoposti a verifica in un momento successivo rispetto alla serata di lavoro in corso di svolgimento.
LE SOCIETA’ DI COLLECTING COSTITUITE PER LA GLI INCASSI DEI DIRITTI CONNESSI SONO SOCIETA’ PRIVATE
Il diritto connesso resta quindi una contestazione di mero carattere amministrativo e civile, risolvibile su querela di parte da parte della società di collecting o del singolo produttore, presso il tribunale civile competente, contestandolo al singolo soggetto DJ, dopo aver dimostrato l’effettivo utilizzo del repertorio da parte dello stesso, sui quali però, non potrà essere chiesto l’intervento delle forze dell’ordine – Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia ecc. - non essendo configurabile alcun reato penale e non avendo quindi, questi Organi dello Stato, incarichi di tutela di diritti economici di società o soggetti privati.
Diversa invece la posizione di chi non è in possesso della licenza per copie lavoro, in quanto la necessità della verifica di acquisto legale dei supporti o dei file dichiarati originali, potrebbe corrispondere alla esigenza del sequestro di tali supporti o file.
Va inoltre precisato che, i brani acquistati da siti legali sulla rete o, ottenuti in omaggio, devono essere comunque essere riportati nel database della licenza ed essere conservati per una eventuale ispezione con le relative ricevute di acquisto o, della motivazione del ricevimento omaggiato, in quanto il solo trasferimento dal computer dove lo si è ricevuto ad un supporto diverso deve essere considerata una copia e quindi di fatto una “copia lavoro”.
Se ne deduce quindi che, la licenza DJ, ancorchè richiesta attraverso AssoDeejay, garantisce certezza di regolarità, salvo diversa dimostrazione durante le verifiche nel caso vengano individuati brani scaricati dalla rete o acquisiti illegalmente in altri modi.
Resta chiara la nostra disponibilità all’apertura di una trattativa seria con le Società di collecting, per una licenza che assolva anche il diritto connesso ma, su basi di parità di posizioni e dignità politica e rigettiamo posizioni preconcette e unilateralmente definite, siamo aperti alla trattativa non all’approvazione passiva di una licenza dai contenuti inaccettabili.
Invitiamo i nostri soci in caso di verifiche per una contestazione dei diritti di cui agli art. 72 e 73 della LDA 633/41 ad esibire la presente.

                                                                                            Mario Di Gioia

                                                                            Presidente Nazionale AssoDeejay